Leggi del Principato e sentenze

Le Leggi del Principato

SEZIONE 1^

(Il Principato di Rosmond)

 

Art. 1               Il Principato di Rosmond è un soggetto indipendente, indivisibile e che esercita il suo governo sui Membri del Principato.

Art. 2               La lingua ufficiale è l’italiano.

Art. 3                 Lo stemma ufficiale del Principato di Rosmond è:

Stemma del Principato di Rosmond

.

 

SEZIONE 2^

(I Membri del Principato)

 

Art. 1               Per essere definiti tali, i Membri del Principato devono ricevere una specifica autorizzazione da parte del Principe promulgata con Decreto Principesco serie B, concessa su richiesta del singolo e a totale discrezione del Principe.

Art. 2               I Membri del Principato per revocare la loro autorizzazione a Membri dello Stesso devono inoltrare la domanda al Consiglio della Corona, il quale, dopo averla valutata a Sua discrezione, potrà accoglierla solamente con il parere positivo unanime dei Consiglieri della Corona. Dopo l’accoglimento della domanda il Principe dovrà promulgare la revoca dell’autorizzazione a Membri del Principato con Decreto Principesco serie B.

 

 

SEZIONE 3^

(Il Principe di Rosmond)

 

Art. 1            Il Principe di Rosmond è il sovrano del Principato di Rosmond, rappresenta gli interessi di tutto il Principato e li promuove in ogni sua forma e con ogni modalità in tutto il Principato e all’estero.

Art. 2            Il Principe di Rosmond è Sua Altezza Serenissima Davide Rosso, riconosciuto da tutti i Membri del Principato in fase di richiesta dell’autorizzazione a Membri.

Art. 3            Solo il Principe, una volta ricevuto il parere positivo della metà dei membri più dell’Assemblea della Corona, può promulgare le Leggi del Principato con Decreto Principesco serie A.

Art. 4            Il Principe deve nominare con Decreto Principesco serie C Sua Grazia il Duca di Rosmond per gli Esteri. La Sua nomina spetta alla totale discrezione del Principe.

Art. 5            Il Duca di Rosmond per gli Esteri rappresenta il Principato di Rosmond all’estero e promuove in prima persona, con l’aiuto del Principe, gli interessi del Principato all’estero in ogni sua forma e modalità.

Art. 6            Il Duca, in caso di impossibilità da parte del Principe di esercitare la sua carica, deve assumerne tutte le Sue funzioni per tutto il tempo necessario fino alla ripresa da parte Sua dell’esercizio della carica.

Art. 7            Il Principe può sostituire, a Sua discrezione e in qualsiasi momento, il Duca, procedendo contestualmente alla nomina del nuovo Duca di Rosmond per gli Esteri con Decreto Principesco serie C.

Art. 8            A seguito dell’esito della votazione dell’Assemblea della Corona per l’elezione del Segretario della Corona e dell’Alto Rappresentate per gli Esteri, il Principe promulgherà la loro nomina con Decreto Principesco serie D.

 

 

SEZIONE 4^

(L’Assemblea della Corona)

 

Art. 1            L’Assemblea della Corona è composta da tutti i Membri del Principato, costituendo i membri della Stessa, il Principe esercita il ruolo di presidente dell’Assemblea e il Duca quello di vicepresidente.

Art. 2            L’ordine del giorno dell’Assemblea della Corona viene indicato dal Principe, secondo le Leggi del Principato.

Art. 3            L’Assemblea viene convocata dal Principe esclusivamente per l’elezione del Segretario della Corona e dell’Alto Rappresentante per gli Esteri e per l’approvazione delle proposte di legge presentate al Principe da parte del Segretario della Corona.

Art. 4            L’Assemblea deve essere convocata entro una settimana dalla proposta di leggi presentata dal Segretario al Principe e una settimana prima dalla scadenza del mandato del Segretario e dell’Alto Rappresentante.

Art. 5            L’Assemblea deve terminare entro il quarto giorni dalla convocazione dedicando un giorno per la presentazione e discussione dell’ordine del giorno e gli ultimi tre giorni per la votazione da parte dei membri.

Art. 6            Le riunioni dell’Assemblea vengono gestiti integralmente dal presidente con l’aiuto del vicepresidente secondo quanto stabilito all’ordine del giorno e garantendo la possibilità ad ogni membro dell’Assemblea di esprimere le proprie opinioni in maniera egualitaria.

Art. 7            L’Assemblea dichiara eletti il Segretario della Corona e l’Alto Rappresentante per gli Esteri solamente il Membro del Principato che riceve più voti per ogni rispettiva carica.

Art. 8            L’Assemblea dichiara approvata una proposta di legge presentata dal Segretario con il parere positivo della metà dei membri più uno.

 

 

SEZIONE 5^

(Il Consiglio della Corona)

 

Art. 1               Sua Eccellenza il Segretario di Stato e Sua Eccellenza l’Alto rappresentante per gli Esteri vengono eletti dall’Assemblea della Corona con mandato dalla durata di un anno.

Art. 2               Ogni Membro del Principato può essere eletto per ricoprire il ruolo di Segretario della Corona e di Alto Rappresentante per gli Esteri, eccetto il Principe e il Duca, e una volta eletto non può rifiutare il mandato.

Art. 3               I ruoli di Principe, Duca, Segretario e Alto Rappresentante sono incompatibili tra di loro. In caso di elezione, da parte dell’Assemblea della Corona, dello stesso Membro del Principato per ricoprire due ruoli contemporaneamente, lo Stesso avrà la facoltà di scegliere, a Sua esclusiva discrezione, il ruolo che vorrà ricoprire. Di conseguenza non verrà considerato eleggibile per le altre cariche.

Art. 4               Il Segretario della Corona è l’unico che può proporre, modificare o abrogare le Leggi del Principato, con proposta che deve essere presentata al Principe.

Art. 5               Il Segretario della Corona può promulgare Normative con Decreto Generale, con durata non superiore al proprio mandato, riguardanti gli affari interni del Principato e costituiscono vincolo per tutti Membri del Principato. Le Normative devono essere compatibili con le Leggi del Principato.

Art. 6               Il Segretario della Corona rappresenta tutti i Membri del Principato, promuovendone la comune linea di pensiero in ogni forma e con ogni modalità all’interno del Principato.

Art. 7               L’Alto Rappresentante per gli Esteri rappresenta tutti i Membri del Principato e promuove la comune linea di pensiero in ogni forma e con ogni modalità all’estero.

Art. 8               I membri del Consiglio della Corona sono il Principe di Rosmond, il Duca di Rosmond per gli Esteri, il Segretario della Corona e l’Alto Rappresentante per gli Esteri, il presidente è il Principe e il vicepresidente è il Segretario. Tutti i membri sono i Consiglieri della Corona.

Art. 9               Il Consiglio della Corona viene convocato dal Principe, il Quale indica anche l’ordine del giorno secondo la Legge del Principato.

Art. 10          Il Consiglio deve essere convocato esclusivamente per la gestione dei processi, per le richieste di revoca dell’autorizzazione a Membri del Principato e per la ratifica dei trattati internazionali.

Art. 11          Il Duca di Rosmond ha l’iniziativa di proporre o di accogliere richieste di stipula di trattati internazionali con altre entità in accordo con l’Alto Rappresentante per gli Esteri e sotto la supervisione del Principe di Rosmond.

Art. 12          I trattati internazionali per essere ratificati dal Principato di Rosmond devono ricevere l’approvazione della maggioranza più uno dei Consiglieri della Corona, il Duca di Rosmond e l’Alto Rappresentante per gli Esteri hanno diritto di veto. La ratifica avviene con Decreto Principesco serie F.

 

 

SEZIONE 6^

(I processi)

 

Art. 1            I processi possono essere intentati esclusivamente per la violazione da parte dei Membri del Principato delle Leggi del Principato e per qualsiasi controversia tra i Membri del Principato.

Art. 2            In caso di violazione delle Leggi del Principato da parte di un Membro del Principato, il Segretario della Corona deve presentare l’istituzione di un processo al Consiglio della Corona facendo presente contestualmente le prove che incriminano il Membro.

Art. 3            In caso di controversia tra Membri del Principato, un qualsiasi Membro può presentare al Consiglio della Corona la richiesta di istituzione di un precesso, il Quale potrà valutare la richiesta inammissibile prima dell’istituzione del processo solamente a seguito del rigetto unanime di tutti i Consiglieri della Corona alla richiesta.

Art. 4            Il Consiglio della Corona deve informare con l’istituzione del processo le parti coinvolte nello stesso e le tempistiche e modalità di udienza.

Art. 5            Il Consiglio della Corona gestirà a Sua discrezione le modalità e le tempistiche per lo svolgimento del processo garantendo l’equità per tutte le parti coinvolte e comunque non superando la durata di due settimane dall’istituzione del processo o al più dalla presentazione della richiesta di istituzione del processo.

Art. 6            Ogni sentenza promulgata dal Consiglio della Corona è definitiva e non può più essere riesaminata.

Art. 7            Durante il processo possono essere presentate al Consiglio della Corona prove riguardanti esclusivamente la materia del processo, le prove presentate possono anche essere ritenute inammissibili con il parere unanime di tutti i Consiglieri della Corona.

Art. 8            La sentenza viene promulgata con il parere favorevole della maggioranza più uno dei Consiglieri della Corona, con Decreto Principesco serie E, e dovrà essere giusta e imparziale.

 

 

SEZIONE 7^

(I decreti)

 

Art. 1               I decreti vengono emessi secondo le Leggi del Principato.

Art. 2               I decreti entrano in vigore il giorno successivo la loro promulgazione.

Art. 3               I decreti vengono redatti esclusivamente dal Principe, il Quale deve appore il proprio certificato di firma digitale per autenticare la loro integrità e validità.

Art. 4               Il Decreto Generale deve essere approvato esclusivamente dal Segretario della Corona, con metodo di verifica sicura attraverso numero di cellulare e indirizzo mail certificato, e successivamente il Principe deve appore il proprio certificato di firma digitale.

 

 

SEZIONE 8^

(I mezzi di comunicazione)

 

Art. 1               Il Sito Ufficiale del Principato e la Posta Elettronica del Principato sono gestiti e intestati a Sua Altezza Serenissima il Principe di Rosmond Davide Rosso, il quale ne certifica l’integrità e la validità.

Art. 2               Il dominio ufficiale del Principato è “principatodirosmond.org”, intestato a Sua Altezza Serenissima il Principe di Rosmond Davide Rosso, il Quale ne è anche proprietario.

Art. 3               Il Sito Ufficiale deve essere costantemente aggiornato dal Principe con informazioni riguardanti il funzionamento generale del Principato, i Membri del Principato, le Leggi del Principato, i decreti del Principato e i verbali delle riunioni dell’Assemblea della Corona e del Consiglio della Corona.

Art. 4               I verbali dell’Assemblea e del Consiglio devono essere redatti e pubblicati sul Sito Ufficiale dal Principe entro il giorno successivo la loro conclusione e costituiscono l’unica validità legale riguardante quanto svolto durante le riunioni delle Stesse.

Art. 5               I verbali dell’Assemblea e del Consiglio devono riportare la data di pubblicazione e risulteranno visti e accettati da tutti i Membri del Principato una volta decorsi quattro giorni dalla loro pubblicazione senza che vi siano state fatte osservazioni contrarie da parte dei membri dell’Assemblea o del Consiglio.

Art. 6               Il gruppo ufficiale di WhatsApp del Principato di Rosmond viene gestito dal Principe di Rosmond, il Quale è l’amministratore del gruppo, ed è costituito da tutti i Membri del Principato con i numeri di cellulare certificati e rilasciati in fase di richiesta per l’autorizzazione a Membri.

Art. 7               All’interno del gruppo ufficiale di WhatsApp vengono comunicate dal Principe ogni nuova modifica del Sito Ufficiale, ogni promulgazione di un decreto e ogni pubblicazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio entro il giorno successivo. Ogni comunicazione risulterà letta decorsi tre giorni dall’invio sul gruppo ufficiale di WhatsApp.

Art. 8               Le riunioni dell’Assemblea della Corona si svolgono interamente sul gruppo ufficiale di WhatsApp, incluse le votazioni. Per mantenere il riserbo durante le riunioni dell’Assemblea, tutti i messaggi sul gruppo ufficiale inviati saranno effimeri e non saranno più visibili dopo 90 giorni. Farà fede solamente, riguardante ciò che si è svolto durante la riunione, il suo verbale che includerà, come unica informazione sulle votazioni, il riepilogo dei voti.

Art. 9               Alla conclusione di ogni riunione dell’Assemblea della Corona e per i successivi 90 giorni, sarà online un sito web dedicato con i dettagli specifici (come il voto di ogni Membro del Principato) delle votazioni e dell’ordine del giorno svolti durante la riunione.

Art. 10          Le riunioni del Consiglio della Corona si svolgono sul gruppo ufficiale di WhatsApp dedicato al Consiglio della Corona gestito dal Principe di Rosmond, il Quale è l’amministratore del gruppo, e i membri sono i Consiglieri della Corona. Il gruppo verrà cancellato e ricreato dal Principe ad ogni nuova elezione del Segretario della Corona e dell’Alto Rappresentante per gli Esteri.

Art. 11          Dopo la ratifica di un trattato internazionale, con Decreto Principesco serie F, dovrà essere creato un sito web dedicato al trattato e al suo contenuto, curando qualsiasi altro dettaglio in accordi con le entità oggetti del trattato.

Decreto Principesco Leggi del Principato DP/A/1 del 15/03/2023

Attualmente in vigore

Decreto Principesco Leggi del Principato (DP_A_1).pdf

Decreto Principesco Sentenza Principato e Lorenzo Costagliola DP/E/1 del 01/08/2023

Sentenza n. 1

Decreto Principesco Sentenza Principato e Lorenzo Costagliola (DP_E_1).pdf